Animali al seguito

Secondo la legge (ORDINANZA Min. Sal., concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani; art. 672 cp; art. 2052 cc), il proprietario di un cane è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale e risponde di danni lesioni a persone, altri animali e cose provocati dall’animale stesso, anche se era smarrito o fuggito, a meno che non si riesca a provare il caso fortuito (evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile).

Questa responsabilità si estende anche a chi, pur non essendo il proprietario del cane, lo ha con sé o lo ha in custodia (detentore responsabile).

La Corte di Cassazione ha, infatti, più volte confermato che chi detiene il cane assume “l’obbligo di controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, a prescindere dalla formale proprietà dell’animale”. Quindi, si può dire che il detentore ha gli stessi doveri del proprietario, al fine di evitare che il cane provochi danni materiali o lesioni.

Che sanzione si rischia?

Chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi o ne affida la custodia a una persona non adatta (come lo sono, ad esempio, i bambini o le persone incapaci di trattenere un cane, qualora questo dovesse diventare aggressivo) rischia una sanzione amministrativa da 25 a 258 euro. La stessa sanzione è prevista per chi aizza spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

Dal punto di vista della responsabilità civile, si può richiedere il risarcimento dei danni provocati da un animale, rivolgendosi al proprietario dell’animale stesso oppure alla persona che lo deteneva al momento dei fatti, se diversa.

Quali sono le regole da seguire?

L’Ordinanza ministeriale concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani stabilisce le regole di sicurezza, che devono essere rispettate dai proprietari e dai detentori quando portano il loro cane in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico:

  • deve essere utilizzato un guinzaglio non più lungo di 1.50 metri; fanno eccezione le aree cani, dove gli animali possono essere lasciati liberi;
  • chi conduce il cane a spasso deve avere sempre con sé una museruola(rigida o morbida), da utilizzare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali oppure su richiesta delle Autorità competenti;
  • il cane deve essere affidato solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
  • è necessario conoscere le caratteristiche fisiche ed etologiche del proprio cane;
  • è necessario conoscere le norme vigenti da rispettare;
  • bisogna assicurarsi che il cane si comporti bene sia con le persone sia con gli altri animali.

L’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico sono previsti anche dal Regolamento di Polizia Veterinaria (all’art. 83).

Inoltre, chiunque conduca un cane in aree urbane, vie, piazze, giardini pubblici deve raccoglierne le feci e comunque avere sempre con sé l’occorrente a questo scopo. Anche questo obbligo è contenuto nell’Ordinanza ministeriale emanata per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività dei cani, ma possono imporlo anche i regolamenti locali delle città.

Anche a questo proposito, la Corte di Cassazione è intervenuta, per chiarire che sussiste l’obbligo per tutti i proprietari che portano a passeggio i propri animali di ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi”.

Non dimenticare il benessere animale

Conoscere le regole che la legge impone, per portare a spasso il cane in sicurezza, e rispettarle ogni volta che si esce di casa con lui è fondamentale per evitare situazioni di pericolo o danni, ma è importante anche per garantire il benessere dell’animale. Infatti, è meno probabile che un cane ben custodito provochi danni, e, parallelamente, si riduce il rischio che li subisca.

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Guinzaglio e/o museruola?

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guinzaglio e museruola
museruola cane

In tutta Italia per condurre un cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico come vie, parchi, negozi e sui mezzi di trasporto pubblico, si deve rispettare l’articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n.320 dell’8 febbraio 1954 “Regolamento di Polizia veterinaria”, che seppure formalmente solo ai fini della prevenzione della rabbia, prevede che il Sindaco debba prescrivere fra l’altro “c) l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico (quindi il guinzaglio oppure la museruola, ndr);

d) l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico (…)”. Sanzione prevista per i trasgressori secondo la legge 2 giugno 1988 n.1218: infrazione amministrativa da 258,23 a 1291,14 euro, oblazione 430,36 euro.

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 settembre 2003 “Tutela dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre seguente, prevede all’articolo 2 che “I proprietari e i detentori dei cani di cui all’articolo 1 (vedi elenco a pagina 36), quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall’art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320”.

Si tratta quindi di una estensione dell’obbligo di contestuale uso dei due strumenti di contenzione. Ma ciò solo per le razze indicate nell’elenco di pagina 36. Si tratta di una lista che ha destato molte critiche sia per alcuni inserimenti inaspettati che per alcune immotivate esclusioni oltre alla non menzione dei meticci derivanti da una o più razze elencate.

Lista razze con obbligo di museruola

Il Ministro della Salute Sirchia ha promesso una modifica di questa lista che al momento, nonostante il parere motivato del Consiglio Superiore di Sanità che ha attestato il 17 ottobre scorso – fra l’altro – che non esistono razze pericolose in quanto tali, non è stata ancora praticata.

Per i contravventori, quindi, si dovrebbe applicare l’articolo 650 del Codice penale: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 207 euro”, anche se ciò è stato messo in discussione dalla nota del 22 settembre 2003 a firma del Procuratore della Repubblica di Roma Salvatore Vecchione nella quale la contestatissima Ordinanza Ministeriale viene definita da un punto di vista giuridico una semplice “raccomandazione” priva di sanzione. di Gianluca Felicetti
Esperto di questioni legali del sito www.animalieanimali.it